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Studio Tecnico CDG
Adeguamento Condomini con Altezza Antincendio fino a 24 m
Gli edifici esistenti con altezza antincendio (link all'articolo sulle definizioni) inferiore ai 24 m, rappresentano secondo il DPR 151 del 2011 una tipologia di attività non soggetta ai controlli dei Vigili del Fuoco ma che comunque presentano gli adempimenti da rispettare riguardanti:
le chiusure d'ambito;
i criteri della gestione della sicurezza antincendio.
Chiusure d'Ambito
Le chiusure d'ambito per gli edifici con altezza antincendio sotto i 24 m possono ricadere in due diverse tipologie:
SA: chiusure d'ambito di edifici aventi le quote di tutti i piani comprese tra -1 m < h ≤ 12 m, affollamento complessivo ≤ 300 occupanti e che non includono compartimenti con Rischio Vita pari a D1 o D2 (ovvero occupanti sotto cure mediche) ed edifici fuori terra, ad un solo piano;
SB: chiusure d’ambito di edifici aventi quote di tutti i piani ad h ≤ 24 m e che non includono compartimenti con Rischio Vita pari a D1o D2 (ovvero occupanti sotto cure mediche);
Per le chiusure d'ambito di tipo SA non vi sono paticolari adempimenti previsti per la strategia antincendio (reazione e resistenza al fuoco).
Per le chiusure di tipo SB, invece, bisogna che rispettino i requisiti per la reazione e la resistenza al fuoco sia per la copertura che per le facciate, in relazione anche alla loro tipologia costruttiva (facciata semplice, a doppia pelle, curtain walling ecc)
Reazione al fuoco
I seguenti componenti delle facciate devono essere costituti da materiali del gruppo GM2
isolanti termici (es. cappotti non in kit, ecc.);
sistemi di isolamento esterno in kit (es. ETICS, cappotti in kit, …);
guarnizioni, sigillanti e materiali di tenuta, qualora occupino complessivamente una superficie > 10% dell’intera superficie lorda della chiusura d’ambito;
gli altri componenti, ad esclusione dei componenti in vetro, qualora occupino complessivamente una superficie > 40% dell’intera superficie lorda della chiusura d’ambito.
Resistenza al fuoco
Non sono richiesti particolari requisiti di resistenza al fuoco per chiusure d'ambito di edifici:
che hanno carico d’incendio specifico qf ≤ 200 MJ/m2 in tutti i compartimenti, al netto del contributo rappresentato dagli isolanti eventualmente presenti in facciata ed in copertura;
dotati di misure di controllo dell’incendio di livello di prestazione V (sistemi automatici di inibizione, controllo o estinzione dell'incendio)
Per gli altri casi, in virtù della tipologia di facciata, sono da effettuarsi le seguenti azioni:
Facciata semplice o Curtain Walling (Facciata Continua)
In corrispondenza delle proiezioni degli elementi costruttivi di compartimentazione orizzontale e verticale sulle chiusure d’ambito sulle facciate e sulle coperture devono essere realizzate le fasce di separazione, ovvero quelle porzioni di chiusura d’ambito costituite da uno o più elementi costruttivi aventi classe di resistenza al fuoco determinata e materiali classificati per reazione al fuoco, atta a limitare la propagazione orizzontale o verticale dell’incendio.
Le fasce di separazione in facciata devono essere realizzate con materiali in classe di reazione al fuoco non inferiore a A2-s1,d0 e costituite da uno o più elementi costruttivi aventi classe di resistenza al fuoco E 30 o, se portanti, RE 30 considerando il calore che si propaga dall'esterno verso l'interno della parete.
In copertura ,invece, le fasce di separazione ed eventuali altre protezioni devono avere classe di comportamento al fuoco esterno BROOF (t2), BROOF (t3), BROOF (t4) oppure essere di classe di resistenza al fuoco EI 30.
Inoltre la geometria delle fasce di separazione in facciata deve essere realizzata come per le seguenti figure e dello spessore di almeno 1 m.
La verifica della resistenza al fuoco deve essere effettuata da un professionista antincendio applicando la norma EN 1634.
Facciate a doppia pelle ventilate
La seguente tabella riporta le caratteristiche che devono possedere le intercapedini e le pelli (gli strati di materiale contiguo di cui sono composte le facciate) in relazione alla tipologia di facciata con doppia pelle:
Gestione della Sicurezza Antincendio (GSA)
Il D.M. 25/01/2019 ha previsto per gli edifici ad uso civile abitazione una gestione della sicurezza antincendio che rispettasse il livello di prestazione 0.
Nella seguente tabella è possibile verificare gli adempimenti del responsabile dell'attività, ovvero dell'amministratore per i condomini, e degli occupanti per ridurre al minimo il rischio incendio.
Per identificare le misure standard da adottare in caso di incendio e per la produzione di documentazione quali informative, istruzioni in caso di emergenza ecc., ed adempiere alle richieste dalle normative sulle chiusure d'ambito degli edifici, l'amministratore può avvalersi del supporto di una figura professionale competente nel settore, vista anche la difficoltà tecnica dell'argomento.
Riqualificazioni Energetiche, Superbonus ed Altri Interventi
Per quanto sopra riportato, in caso di lavori alle facciate condominiali, sia per una riqualificazione strutturale che per la riqualificazione energetica attraverso cappotto termico, è necessario che vengano scelti materiali consoni ed adottati sistemi di posa in opera adeguati. La verifica di questi aspetti da parte di un professionista antincendio è un parametro essenziale da considerare in questi casi.
La scelta di una tipologia di pannello isolante piuttosto che un'altra deve passare non soltanto attraverso lo studio dei parametri termotecnici e/o acustici, ma anche dei parametri antincendio come reazione e resistenza che i materiali scelti oppongono al fuoco.
Affidarsi a professionisti qualificati garantisce il raggiungimento degli standard tecnici e di sicurezza previsti.
Ciò che si è riportato riponde alla normativa a cui si è fatto riferimento. Sono comunque possibili soluzioni alternative o in deroga che un professionista può adottare che vanno valutate di volta in volta.
Di seguito gli articoli di rimando agli altri specifici casi:
Condomini con Altezza Antincendio tra i 24 ed i 32 m
Condomini con Altezza Antincendio tra i 32 ed i 54 m
Condomini con Altezza Antincendio superiore ai 54 m
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