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Adeguamento Condomini con Altezza Antincendio tra i 24 ed i 32 m

Gli edifici esistenti con altezza antincendio (link all'articolo sulle definizioni) tra 24 e 32 m, rappresentano secondo il DPR 151 del 2011 una tipologia di attività soggetta ai controlli dei Vigili del Fuoco e di Categoria A, ovvero a basso rischio incendio. I rappresentanti dell'attività, ovvero gli amministratori condominiali, devono assolvere ad alcuni adempimenti: 

SCIA Antincendio e Rinnovo di Conformità Antincendio

L'attività di edificio civile con altezza antincendio tra i 24 ed i 32 m rientra tra le attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco di categoria A, ovvero attività a basso rischio incendio. 

Per tali attività non è prevista la valutazione del progetto ed i controlli sono effettuati a campione.

Tuttavia è necessario che il responsabile dell'attività effettui la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da presentare al Comando di riferimento dei Vigili del Fuoco.

La SCIA è un fascicolo composto da alcuni moduli scaricabili da questo sito che devono essere compilati sia dall'amministratore condominiale sia da professionisti incaricati. 

La SCIA Antincendio deve poi essere rinnovata ogni 5 anni attraverso il modulo di rinnovo di conformità antincendio. In caso di modifiche all'attività, alla presentazione del rinnovo  un professionista incaricato deve dimostrare che non sia avvenuto un aggravio del rischio incendio.

Comunicazioni

Si intendono per comunicazioni, secondo il D.M. 16/05/1987, i collegameti con attività a rischio specifico, scale, ascensori, e locali cantinati.

Le coumnicazioni con aree a rischio specifico devono avere le caratteristiche previste riguardanti le specifiche Regole Tecniche e quindi valutate di caso in caso.

Per le comunicazioni verso scale, ascensori e locali interrati sono ammessi varchi attraverso porte RE 30 anche senza disimpegno, filtro a prova di fumo o accesso diretto a spazio scoperto.

Chiusure d'Ambito

Le chiusure d'ambito per tutti gli edifici civili sopra i 24 m ricadono nella categoria SC secondo il D.M. 30/03/2022.

Per questa categoria di chiusure d'ambito degli edifici bisogna che rispettino i requisiti per la reazione e la resistenza al fuoco per la copertura e le facciate, in relazione anche alla loro tipologia costruttiva (facciata semplice, a doppia pelle, curtain walling ecc)

Reazione al fuoco

I seguenti componenti delle facciate devono essere costituti da materiali del gruppo GM1

Resistenza al fuoco

Non sono richiesti particolari requisiti di resistenza al fuoco per chiusure d'ambito di edifici:

Per gli altri casi, in virtù della tipologia di facciata, sono da effettuarsi le seguenti azioni:

Facciata semplice o Curtain Walling (Facciata Continua)

In corrispondenza delle proiezioni degli elementi costruttivi di compartimentazione orizzontale e verticale sulle chiusure d’ambito sulle facciate e sulle coperture devono essere realizzate le fasce di separazione, ovvero quelle porzioni di chiusura d’ambito costituite da uno o più elementi costruttivi aventi classe di resistenza al fuoco determinata e materiali classificati per reazione al fuoco, atta a limitare la propagazione orizzontale o verticale dell’incendio.

Le fasce di separazione in facciata devono essere realizzate con materiali in classe di reazione al fuoco non inferiore a A2-s1,d0 e  costituite da uno o più elementi costruttivi aventi classe di resistenza al fuoco E 30 o, se portanti, RE 30 considerando il calore che si propaga dall'esterno verso l'interno della parete.

In copertura ,invece, le fasce di separazione ed eventuali altre protezioni devono avere classe di comportamento al fuoco esterno BROOF (t2), BROOF (t3), BROOF (t4) oppure essere di classe di resistenza al fuoco EI 30.

Inoltre la geometria delle fasce di separazione in facciata deve essere realizzata come per le seguenti figure e dello spessore di almeno 1 m. 

La verifica della resistenza al fuoco deve essere effettuata da un professionista antincendio applicando la norma EN 1634. 

Facciate a doppia pelle ventilate

 La seguente tabella riporta le caratteristiche che devono possedere le intercapedini e le pelli (gli strati di materiale contiguo di cui sono composte le facciate) in relazione alla tipologia di facciata con doppia pelle:

Gestione della Sicurezza Antincendio (GSA)

Il D.M. 25/01/2019 ha previsto per gli edifici ad uso civile abitazione una gestione della sicurezza antincendio che rispettasse il livello di prestazione 1. 

Nella seguente tabella è possibile verificare gli adempimenti del responsabile dell'attività, ovvero dell'amministratore per i condomini, e degli occupanti per ridurre al minimo il rischio incendio.

Per identificare le misure standard da adottare in caso di incendio e per la produzione di documentazione quali informative, istruzioni in caso di emergenza ecc., ed adempiere alle richieste dalle normative sulle chiusure d'ambito degli edifici, l'amministratore può avvalersi del supporto di una figura professionale competente nel settore, vista anche la difficoltà tecnica dell'argomento. 

Riqualificazioni Energetiche, Superbonus ed Altri Interventi

Per quanto sopra riportato, in caso di lavori alle facciate condominiali, sia per una riqualificazione strutturale che per la riqualificazione energetica attraverso cappotto termico, è necessario che vengano scelti materiali consoni ed adottati sistemi di posa in opera adeguati. La verifica di questi aspetti da parte di un professionista antincendio è un parametro essenziale da considerare in questi casi.

La scelta di una tipologia di pannello isolante piuttosto che un'altra deve passare non soltanto attraverso lo studio dei parametri termotecnici e/o acustici, ma anche dei parametri antincendio come reazione e resistenza che i materiali scelti oppongono al fuoco.

Affidarsi a professionisti qualificati garantisce il raggiungimento degli standard tecnici e di sicurezza previsti.

Ciò che si è riportato riponde alla normativa a cui si è fatto riferimento. Sono comunque possibili soluzioni alternative o in deroga che un professionista può adottare che vanno valutate di volta in volta.  

Di seguito gli articoli di rimando agli altri specifici casi:

Condomini con Altezza Antincendio fino a 24 m

Condomini con Altezza Antincendio tra i 32 ed i 54 m

Condomini con Altezza Antincendio superiore ai 54 m

 

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